Che cos’è la normativa Solas?
Il 1 luglio 2016 è entrata in vigore la normativa SOLAS che richiede la pesatura dei containers prima che vengano caricati sulla nave. Si tratta di un emendamento al capitolo VI della SOLAS (Safety of Life at Sea) relativo al trasporto di carichi. L’emendamento è integrato dalle Guidelines predisposte dall’IMO e, a livello nazionale, dal Decreto ministeriale n. 447/2016 e dalla Circolare n. 125/2016. Come tutta la normativa SOLAS, l’emendamento persegue finalità di sicurezza della navigazione: l’esatta determinazione del peso dei containers è infatti necessaria per il corretto sviluppo di calcoli di stabilità della nave.
Cosa prevede la normativa Solas?
La normativa SOLAS, prevede che lo “shipper” della Master B/l debba procedere alla comunicazione del VGM (Verified Gross Mass) con 2 metodi:
•Metodo 1: Dopo aver imballato e sigillato un contenitore, il caricatore può pesarlo o farlo pesare da terzi.
•Metodo 2: Il caricatore o una terza parte (su suo incarico) può pesare tutti i colli/carico, i materiali di rizzaggio, fardaggio e di imballaggio ed aggiungere a detti pesi la tara del contenitore.
Gli strumenti di misurazione (“calibrated and certified equipments”) utilizzati sia per il Metodo 1 che per il Metodo 2 devono essere omologati e soddisfare le normative dello Stato nel quale sono utilizzati (nel caso del nostro Paese vedi D.D.447/2016 e punto B delle linee guida applicative).
Entro quando bisognava adeguarsi alla normativa Solas?
Fino al 30 giugno 2017, erano ammessi strumenti di pesatura diversi da quelli regolamentati, purché l’errore massimo permesso per detti strumenti non sia superiore a 2 volte e ½ quello previsto per la stessa tipologia di strumenti approvati (aventi analoghe caratteristiche) e non sia comunque superiore a +/- 500kg.
Per ciò che riguarda il metodo 2 era stato concesso un periodo transitorio, fino al 1 luglio 2017, nel quale gli operatori in possesso dei requisiti soggettivi potevano ottenere la certificazione del processo di pesatura.
A partire da tale data il Comando Generale delle Capitanerie di Porto è l’autorità preposta dallo stato italiano e permetterà l’utilizzo del metodo 2 a quelle aziende in possesso di una certificazione AEO/ISO 9001 o 28000 a patto che le procedure di pesatura siano parte della certificazione stessa.
Cosa succede se non ti adegui alla normativa Solas?
La falsa dichiarazione del dato VGM, secondo la circolare esplicativa del Comando dello scorso 31 maggio, comporterebbe sanzioni a carico dello Shipper, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell’Art. 483 del codice penale (falso ideologico di privato in atto pubblico). In concreto la possibilità di configurare tale reato appare però piuttosto remota.
Il vettore (compagnia marittima) può rifiutare di caricare il container, oppure può pesarlo addebitandone i costi.
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